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Circolare numero 89 del 9-5-2002.htm

  
Premessa Domanda di iscrizione Libro paga Lavoratori extra comunitari Versamento dei contributi Prestazioni Calcolo delle settimane Regolarizzazioni Mod. 770   

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Circolare numero 89 del 9-5-2002

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Maggio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  89

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali.

 

SOMMARIO:

Premessa Domanda di iscrizione Libro paga Lavoratori extra comunitari Versamento dei contributi Prestazioni Calcolo delle settimane Regolarizzazioni Mod. 770

 

PREMESSA

 

L'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, avente per oggetto "Disposizioni in materia di lavoro temporaneo", ha apportato  modificazioni all'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n° 196.

 

In particolare, all'art. 9, dopo il comma 3, è stato aggiunto il comma 3 bis : "Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del DPR 31.12.1971 n° 1403  e successive modificazioni.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale determina le modalità ed  i termini di versamento".

 

Il C.C.N.L. sulla  disciplina del rapporto di lavoro domestico dell’8 marzo 2001 ha previsto, all’art. 7, la possibilità di avvalersi delle agenzie di lavoro interinale, per le causali ivi previste.

 

Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le modalità operative per il versamento dei contributi in favore dei lavoratori domestici assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

 In considerazione della circostanza che i lavoratori domestici, in tale peculiare forma assicurativa, risultano dipendenti non più da un nucleo familiare o persona fisica ma da un’azienda di fornitura di lavoro temporaneo che normalmente occupa alle proprie dipendenze altri lavoratori, si ritiene opportuno, per semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro,  utilizzare  modalità e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE

 

Per quanto in premessa, l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici, da parte delle agenzie interinali, dovrà avvenire, come confermato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - Direzione Generale per l’impiego, con le modalità di assunzione previste per i lavoratori di tutte le altre categorie e, pertanto, non sarà  necessario presentare la domanda di iscrizione all'INPS (mod. LD09).

 

LIBRO PAGA

 

 Le agenzie interinali dovranno registrare le presenze ed il numero delle ore lavorate su un libro paga, separato da quello utilizzato per gli altri  dipendenti,  sul quale dovrà essere indicato anche il numero delle settimane lavorate in ogni trimestre solare, calcolate con le modalità di cui al successivo punto "CALCOLO DELLE SETTIMANE".

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

 

 Per i lavoratori domestici extracomunitari sarà cura dei datori di lavoro (agenzie interinali) accertare che gli stessi siano in regola con il permesso di soggiorno ed avviarli al lavoro secondo le modalità previste per i lavoratori extracomunitari di altre categorie.

 

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

 

 Il versamento dei contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori domestici (vedi circolare n. 56 del 22 marzo 2002), dovrà avvenire con cadenza mensile con i consueti modelli  F24 e DM10/2, utilizzando la posizione aperta per gli adempimenti contributivi degli altri dipendenti (posizione con CSC 7.07.08 e CA=9A) , secondo  le istruzioni sotto riportate.

1)      determinare la retribuzione oraria effettiva corrisposta ai propri dipendenti, comprensiva, oltre che della retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, della quota di 13^ mensilità ripartita in misura oraria, nonché del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, anch'esso ripartito in misura oraria, nel caso in cui il lavoratore dovesse beneficiare degli stessi.

 

2)      Individuare la retribuzione convenzionale come dal prospetto che si riporta,  per facilità di consultazione, su cui devono essere versati i contributi.

 

 

 

 

 

 

Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002

 
 

 

 

 


Retribuzione

Retribuzione

Contributo

Effettiva

oraria

Orario

 

       convenzionale

con Cuaf

 Fino a 24 ore settimanali

Euro

Euro

 

 

 

 Fino a  Euro  6,15

5,46

1,18

 

 

(0,25)

 

 

 

Oltre       Euro  6,15 fino 7,51

6,15

1,33

 

 

(0,29)

 

 

 

 oltre    Euro  7,51

7,51

1,63

 

 

(0,35)

 

 

 

 più 24 ore settimanali

3,97

0,86

 

 

(0,19)

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico  del lavoratore

 

 

Individuate le retribuzioni convenzionali, le stesse dovranno essere riportate nei quadri B/C del modello DM10/2 con uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

-         D001    se la retribuzione effettiva rientra nella prima fascia retributiva

-         D002    se la retribuzione effettiva rientra nella seconda fascia retributiva

-         D003    se la retribuzione effettiva rientra nella terza fascia retributiva

-         D004    se le ore lavorate superano le 24 settimanali indipendentemente dalla retribuzione effettiva

                                          

In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle :

Numero dipendenti: riportare il numero dei dipendenti occupati nel mese con qualifica di collaboratore familiare

Numero giornate: riportare il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese dai lavoratori in questione fino all’ultimo sabato del mese stesso.

Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato saranno denunciate nel mese successivo

Retribuzioni: riportare il prodotto del numero delle ore per la retribuzione convenzionale determinata come indicato sopra (al centesimo di euro), arrotondando l’importo complessivo all’unità di euro  (1)    

Nel quadro C: riportare l'importo risultante dal prodotto del contributo orario (al centesimo di euro) per il numero delle ore complessivamente lavorate, arrotondando l'importo all'unità di  euro

 

 Considerato che i lavoratori in questione sono dipendenti delle agenzie interinali  l'importo del contributo orario da versare nel caso di superamento della ventiquattresima ora settimanale, anche se il lavoro si è svolto presso più nuclei familiari, è quello della quarta fascia,  come peraltro confermato dallo stesso  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali.

 

                    

 

PRESTAZIONI

 

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di maternità e degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in argomento, ferma restando la competenza dell’Istituto al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori,  si fa  riserva di fornire ulteriori  istruzioni.

 

 

CALCOLO DELLE SETTIMANE

 

Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico, come è noto, si determina  prendendo  in considerazione tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendo le stesse  per 24.  Il quoziente, arrotondato per eccesso, corrisponderà al numero delle settimane da accreditare che,  comunque, non potrà essere superiore al numero  delle settimane lavorate, né al numero dei sabati contenuti nel trimestre stesso.

 

 

REGOLARIZZAZIONI

 

 Per quanto riguarda la regolarizzazione di periodi pregressi, anteriori alla data della presente circolare, i datori di lavoro seguiranno le disposizioni attualmente in vigore per la regolarizzazione dei lavoratori comuni e compileranno uno o più modelli DM10M/V con i codici sopra indicati per ogni singola fascia di retribuzione convenzionale.

 

 

MODELLO CUD e 770 semplificato

                   

Ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione  mod. 770 semplificato (parte C)  le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, del 30 novembre 2001 in materia di CUD (S.O. alla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001) e del 21 dicembre 2001 in materia di 770 semplificato (S.O. alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002), tenendo conto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 53 del 18 marzo 2002.

Con l’occasione si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Nella Sezione 1 (parte C) nel campo Qualifica Assicurativa al punto 1 deve essere indicato il codice “B” mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.

Nel punto 4 “Ente” indicare il codice “01” per l’attribuzione dei dati all’INPS.

Nel punto 5 “Matricola” deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPPS al datore di lavoro.

Nel punto 6 “Prov. Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle “IVS” e “DS” corrispondenti ai punti 7 e 8.

Nei punti 11, 12, 13, 14, 15, 16 non deve essere indicato alcun dato.

Nel punto 17 “Contratto” indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla legge n.196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene individuato con il codice 267.

Nessun dato è richiesto nel punti 18 e 19.

Nel punto 20 “Data cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei punti da 21 a 27 non deve essere riportato alcun dato.

In merito alla compilazione della Sezione 2 si precisa che l’importo da indicare nel punto 31 (retribuzione) è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e  per ciascun mese al centesimo di euro,  con arrotondamento finale all’unità di euro.

Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi  quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

F.to PRAUSCELLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE

 

(1) a norma dell’art. 25 della legge 160/1975 le retribuzioni imponibili dei lavoratori domestici, diversamente da quelle della generalità dei lavoratori dipendenti, non sono soggette ad arrotondamento.